Regione autonoma Valle d'Aosta - Quando e come certificare

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Sommario:

Quando e come certificare




Il sistema di certificazione energetica regionale
Beauclimat entra in vigore il 20 luglio 2011
cosė come previsto dalla d.G.r. n°1062/2011.




1 - L'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto per tutti gli edifici:                                      

  • di nuova costruzione,
  • interessati da totale demolizione e ricostruzione;
  • sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998.

  Nei casi sopra riportati:
  • Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere;  
  • L'attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilitā dell'edificio.  


2 - L'attestato deve essere prodotto, a cura del venditore, nei casi di trasferimento di proprietā a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unitā immobiliari e messo a disposizione dell'acquirente.       

NOTA BENE:

  • All'interno del contratto di compravendita sarā riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente dā atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile; 
  • In presenza di un atto di compravendita con trasferimento a titolo oneroso di nuova costruzione, per il quale non sia stata ancora presentata la richiesta di agibilitā non č necessario produrre l'attestato di certificazione energetica. Lo stesso dovrā comunque essere redatto ai fini dell'ottenimento dell'agibilitā dell'immobile.  


3 - L'attestato di certificazione e la Locazione- Art. 13 del Dlgs 28/2011.                                                                

  • Per le locazioni non č prevista la Certificazione Energetica dalla l.r. 21/2008 ma vale quanto previsto a livello nazionale dal d.lgs. 28/2011: Solo nei contratti di locazione, di edifici e unitā immobiliari giā dotati di attestato di certificazione energetica,  č inserita apposita clausola con la quale il conduttore dā atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.


4 - Gli edifici di proprietā pubblica devono dotarsi dell'attestato di certificazione  entro il 31-12-12.                  


Tutti gli edifici di proprietā pubblica devono essere dotati di attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2012, come previsto nell'allegato D della d.G.r. 1062/2011.

 

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